LA RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI E DELLE PARTECIPAZIONI
 

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI E DELLE PARTECIPAZIONI

Home  »  Fisco e Contabilità   »   LA RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI E DELLE PARTECIPAZIONI

rivalutazione beni e partecipazioni

La Legge di bilancio 2021 (L.178/2020, comma 83) ha introdotto la possibilità di rivalutare, per i bilanci in corso al 31/12/2020, anche l’avviamento e le altre immobilizzazioni immateriali risultanti dal bilancio in corso al 31/12/2019.

Le precedenti normative, ovvero la Legge di bilancio 2020, il Decreto Liquidità e il Decreto Agosto, avevano già previsto la possibilità, per le imprese che applicano i principi contabili nazionali, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio in corso al 31/12/2019. Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, era concessa la rivalutazione solo di marchi, licenze o brevetti.

 

Il legislatore ha esteso la portata della norma per favorire la patrimonializzazione delle imprese che presentano dei plusvalori non espressi a livello contabile. Con la rivalutazione è quindi possibile allineare il valore contabile al valore effettivo dei beni.

Caratteristiche generali della rivalutazione:

  1. Può essere effettuata anche su singoli beni, senza dover rivalutare l’intera categoria omogenea;
  2. Può essere una mera rivalutazione civilistica, senza far valere gli effetti dal punto di vista fiscale;
  3. Prevede la costituzione di una riserva di rivalutazione indisponibile;
  4. È necessario fornire specifica informativa nella Nota integrativa, dove vanno riportate anche le modalità di attuazione.

Aspetti fiscali:

  1. Nel caso in cui l’impresa voglia far valere la rivalutazione a livello fiscale, dovrà versare solo un’imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori valori (sia dei beni ammortizzabili che non), che ha sostituito l’imposta del 12% e 10% prevista dalla Legge di bilancio 2020;
  2. È possibile affrancare in tutto o in parte la riserva di rivalutazione con il versamento di un’imposta sostituiva pari al 10%;
  3. Nel caso non si effettui l’affrancamento della riserva da rivalutazione, quest’ultima verrà tassata solo in caso di una sua distribuzione ai soci.

Caso particolare:

Anche le imprese del settore alberghiero possono effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. In questo caso però, il Decreto Liquidità (art.6-bis del DL 23/2020) ha introdotto delle particolarità:

  1. Non è necessario il versamento dell’imposta sostitutiva del 3% per far valere gli effetti della rivalutazione anche a livello fiscale; per tale settore quindi la rivalutazione è gratuita ai fini fiscali
  2. La rivalutazione deve riguardare l’intera categoria omogenea di beni
  3. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi al 31/12/2019.
Posted on
I cookie sono disabilitati
Se desideri, consenti al loro utilizzo cliccando "Accetto" nel banner.

Il nostro sito utilizza cookie tecnici necessari per il suo funzionamento e cookie analitici parzialmente anonimizzati per l'ottimizzazione dei servizi erogati tramite il sito stesso. Maggiori Informazioni

Il nostro sito utilizza cookie tecnici necessari per il suo funzionamento e cookie analitici parzialmente anonimizzati per l'ottimizzazione dei servizi erogati tramite il sito stesso. Per ulteriori informazioni leggi quanto specificato sul sito del Garante della Privacy.

Chiudi