La Legge di bilancio 2021 (L.178/2020, comma 83) ha introdotto la possibilità di rivalutare, per i bilanci in corso al 31/12/2020, anche l’avviamento e le altre immobilizzazioni immateriali risultanti dal bilancio in corso al 31/12/2019.
Le precedenti normative, ovvero la Legge di bilancio 2020, il Decreto Liquidità e il Decreto Agosto, avevano già previsto la possibilità, per le imprese che applicano i principi contabili nazionali, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio in corso al 31/12/2019. Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, era concessa la rivalutazione solo di marchi, licenze o brevetti.
Il legislatore ha esteso la portata della norma per favorire la patrimonializzazione delle imprese che presentano dei plusvalori non espressi a livello contabile. Con la rivalutazione è quindi possibile allineare il valore contabile al valore effettivo dei beni.
Caratteristiche generali della rivalutazione:
- Può essere effettuata anche su singoli beni, senza dover rivalutare l’intera categoria omogenea;
- Può essere una mera rivalutazione civilistica, senza far valere gli effetti dal punto di vista fiscale;
- Prevede la costituzione di una riserva di rivalutazione indisponibile;
- È necessario fornire specifica informativa nella Nota integrativa, dove vanno riportate anche le modalità di attuazione.
Aspetti fiscali:
- Nel caso in cui l’impresa voglia far valere la rivalutazione a livello fiscale, dovrà versare solo un’imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori valori (sia dei beni ammortizzabili che non), che ha sostituito l’imposta del 12% e 10% prevista dalla Legge di bilancio 2020;
- È possibile affrancare in tutto o in parte la riserva di rivalutazione con il versamento di un’imposta sostituiva pari al 10%;
- Nel caso non si effettui l’affrancamento della riserva da rivalutazione, quest’ultima verrà tassata solo in caso di una sua distribuzione ai soci.
Caso particolare:
Anche le imprese del settore alberghiero possono effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. In questo caso però, il Decreto Liquidità (art.6-bis del DL 23/2020) ha introdotto delle particolarità:
- Non è necessario il versamento dell’imposta sostitutiva del 3% per far valere gli effetti della rivalutazione anche a livello fiscale; per tale settore quindi la rivalutazione è gratuita ai fini fiscali
- La rivalutazione deve riguardare l’intera categoria omogenea di beni
- La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi al 31/12/2019.
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