È stata pubblicata in consultazione da parte dell’OIC, la Bozza di comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali. In tale bozza, in attesa del documento definitivo, sono state chiarite le modalità con cui contabilizzare il superbonus e le altre detrazioni maturate a fronte di bonus edilizi.
Vengono suddivisi gli scenari tra cui l’impresa può optare per la fruizione del beneficio, ossia: lo sconto diretto sul corrispettivo o la cessione del credito d’imposta oppure l’ordinaria detrazione d’imposta.
Sconto sul corrispettivo o cessione del credito d’imposta
In entrambi questi casi, l’impresa deve contabilizzare un contributo pari o allo sconto ottenuto sul corrispettivo, o al credito d’imposta acquisito dal cessionario.
Se il beneficio è maturato su degli immobili che costituiscono immobilizzazioni, può essere contabilizzato un contributo in conto impianti, che può essere:
- Posto a riduzione del costo sostenuto per l’intervento edilizio;
- Iscritto tra i risconti passivi e imputato a conto economico in base al processo di ammortamento dell’immobilizzazione a cui si riferisce.
Oltre al contributo, il fornitore che effettua lo sconto sul corrispettivo e il cessionario, devono contabilizzare il credito d’imposta al costo di acquisto.
Colui che invece cede il credito d’imposta, deve contabilizzare alla sezione C del conto economico, un provento o un onere finanziario nel caso in cui la cessione avvenga a un corrispettivo rispettivamente più alto o più basso del valore contabile del bonus (importo a bilancio al momento della cessione).
Detrazione d’imposta
Coloro che scelgono di godere dell’agevolazione con l’ordinaria detrazione d’imposta, devono considerare la detrazione IRPEF/IRES alla stregua di un contributo e contabilizzarlo quindi in bilancio come tale. Il contributo è in conto impianti se l’intervento viene riguarda immobilizzazioni o in conto esercizio se esso riguarda invece beni merce.
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