POSSIBILE NON SVALUTARE I TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE ANCHE NEL 2020
 

POSSIBILE NON SVALUTARE I TITOLI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE ANCHE NEL 2020

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A causa del perdurare di una situazione di volatilità dei mercati finanziari e della diffusione della pandemia Covid-19, è stata prorogata, per tutto l’esercizio 2020, la possibilità di non applicare la svalutazione dei titoli classificati nell’attivo circolante. Da ciò si deduce quindi che la possibilità è prevista per i soggetti con esercizio sociale corrispondente all’esercizio solare.

Riassumiamo ora i principali punti della normativa, introdotta con l’art.20-quater del DL 119/2018, per l’esercizio 2018, poi prorogata all’esercizio 2019 e ora estesa anche all’esercizio 2020 con DM del 17 luglio 2020.

La normativa:

La norma prevede la possibilità, per i soggetti OIC, di mantenere i titoli iscritti nell’attivo circolante agli stessi valori riportati nel bilancio del precedente esercizio. In questo modo è possibile evitare la svalutazione al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.

I soggetti a cui è applicabile:

Possono evitare la svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante:

  • Soggetti OIC e quindi i soggetti che non applicano i principi contabili internazionali;
  • Soggetti di cui all’art.2-bis del DLgs. 38/2005, cioè i vari soggetti che hanno la facoltà di applicare i principi contabili internazionali e i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Gli ambiti di applicazione:

  • Titoli partecipativi= sono titoli di debito che presentano alcune caratteristiche in comune con azioni e obbligazioni, ma differiscono sensibilmente da esse e non conferiscono il diritto di voto in assemblea. Ne sono esempi azioni, quote di srl e strumenti finanziari assimilati.
  • Titoli di debito= sono titoli che vengono emessi da soggetti che hanno bisogno di liquidità; questi titoli vengono a loro volta sottoscritti (cioè acquistati) da risparmiatori (i creditori). Ne sono esempi le obbligazioni, le quote di fondi di investimento o i titoli di Stato.
  • Titoli non quotati

Sono invece esclusi gli strumenti finanziari derivati.

La condizione necessaria:

Affinché sia possibile non applicare la svalutazione dei titoli classificati nell’attivo circolante, è necessario che la perdita di valore del titolo non abbia carattere durevole.

L’informativa:

In caso si applichi la deroga alla svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante, è necessario fornire adeguata informativa nella nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

La possibilità:

La normativa prevede la possibilità di applicare la deroga alla svalutazione dei titoli anche solo a una parte di essi. Possono quindi non essere svalutati anche solo dei titoli specifici, purché siano emessi dallo stesso emittente ma siano di specie diversa.

In caso ciò venga applicato, è necessario riportare nella Nota Integrativa: le motivazioni della deroga parziale e i criteri seguiti per la scelta dei titoli da svalutare.

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