Visto di Conformità
D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva), in attesa di essere convertito in legge disciplina all’articolo 3 alcune disposizioni tese a contrastare le indebite compensazioni orizzontali. La norma:
- estende l’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità la cui apposizione preventiva è richiesta per poter compensare crediti tributari;
- amplia l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione di compensazioni.
La nuova normativa riduce da 15.000 a 5.000 euro la soglia di valore annuo della compensazione superata la quale è necessario ottenere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito ovvero la sottoscrizione delle stesse da parte dei revisori per i contribuenti soggetti alla revisione legale. I crediti interessati sono quelli relativi alle imposte sui redditi (Irpef/Ires), addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute alla fonte e Irap. Si ricorda che il visto di conformità, attesta la conformità dei dati indicati nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla pertinente documentazione contabile nella nuova norma
La nuova soglia trova altresì applicazione per le compensazioni dei crediti Iva, per le quali continua ad operare l’obbligo di preventivo invio della dichiarazione (non necessaria per la compensazione degli altri crediti tributari). Rispetto al passato, oggi il limite da considerare per verificare la sussistenza del doppio obbligo, ossia di presentare preventivamente la dichiarazione rispetto alla compensazione e di apposizione del visto di conformità, coincide in termini di importo.
Relativamente ai crediti Iva, occorre specificare due aspetti introdotti durante l’iter di conversione del decreto:
- la compensazione può avvenire dal giorno 10 (non più dal giorno 16) del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- il visto di conformità riguarda anche l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale di importo superiora a 5.000 euro e deve essere apposto sull’istanza da cui emerge.
Sull’efficacia temporale della nuova soglia è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, affermando, con la risoluzione 57/E/2017, che la modifica trova applicazione dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 escludendo così il modello Iva 2017 il cui termine ordinario di presentazione era il 28 febbraio 2017; mentre usufruiscono del limite ridotto le altre dichiarazioni che verranno trasmesse nei prossimi mesi (ad esempio il modello Redditi e Irap 2017 in scadenza, per i soggetti solari, il 30 settembre 2017).
Va da sé che si rende necessaria l’apposizione del visto di conformità qualora si intenda compensare un credito Iva superiore a 5.000 euro risultante:
- da un modello Iva 2017 presentato “tardivamente” dopo il 23 aprile 2017;
- da una dichiarazione Iva integrativa trasmessa dopo il 23 aprile 2017.
In via cautelativa, si ritiene che la nuova soglia operi anche nel caso in cui dall’integrativa non emerga un’eccedenza Iva a favore Infine, relativamente ai crediti Iva trimestrali, in analogia alle indicazioni fornite dall’Agenzia per i crediti annuali, pare ragionevole ritenere che il limite di 5.000 euro trovi applicazione dalle istanze presentate successivamente alla conversione del decreto correttivo e, quindi, a partire dai modelli TR relativi al II° trimestre del 2017 la cui presentazione scade il prossimo 31 luglio. Tuttavia, è auspicabile in tal senso un chiarimento ufficiale da parte delle Autorità.
Fonte Euroconference News 19 giugno 2017
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