La legge di conversione del DL 104/2020, all’art.60, conferma la possibilità di sospendere in tutto o in parte la quota di ammortamento dell’anno nei bilanci 2020.
Principali aspetti:
COSA IMPLICA
- il valore dei cespiti a Stato Patrimoniale rimane quello iscritto nell’ultimo bilancio approvato;
- la quota di ammortamento non effettuata viene imputata al Conto Economico dell’esercizio successivo;
- deve essere creata una riserva indisponibile pari alla quota ammortamento non applicata. Se l’utile di esercizio è inferiore a tale quota, verranno utilizzate riserve di utili o altre riserve disponibili o, in mancanza, vengono accantonati gli utili degli esercizi successivi.
PIANO AMMORTAMENTO
Il piano ammortamento viene differito di un anno per la quota di ammortamento non applicata.
BILANCI A CUI È APPLICABILE
Sono interessati dalla normativa i bilanci d’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della norma, quindi al 15 agosto 2020, compresi i bilanci intermedi e i bilanci consolidati.
IMPRESE INTERESSATE
Sono interessate tutte le imprese che applicano i principi contabili nazionali (escluse quindi quelle che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS), comprese le micro-imprese e quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata.
ASPETTI FISCALI
- è ammessa la deduzione, anche ai fini IRAP, della quota ammortamento non imputata a Conto Economico;
- il disallineamento tra il valore fiscale e quello civilistico, porta alla contabilizzazione di un fondo per imposte differite e di plusvalenze o minusvalenze fiscali differenti da quelle civilistiche.
NOTA INTEGRATIVA
Nella Nota integrativa devono essere riportate le ragioni della deroga, dell’iscrizione e dell’importo della riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.
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