La legge n.77 articolo 38-quater comma 2 del 2020, ha introdotto una deroga all’articolo 2423-bis del codice civile, che prevede che la valutazione delle voci, nella redazione del bilancio, deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale.
La norma infatti stabilisce che, nella predisposizione del bilancio civilistico, ma anche di quello consolidato:
- la valutazione delle voci e della continuità aziendale, può essere effettuata anche sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio chiuso entro il 23/02/2020;
- le informazioni relative alla continuità aziendale devono essere fornite anche grazie al richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
La deroga potrà essere applicata ai bilanci chiusi dopo il 23/02/2020 e prima del 31/12/2020 (ad esempio a quelli chiusi al 30/06/2020) e ai bilanci in corso al 31/12/2020 (ad esempio a quelli al 30/06/2021). La deroga può essere applicata se la società, nell’ultimo bilancio approvato, ha effettuato la valutazione delle voci sulla base del principio di continuità e se, nella predisposizione del bilancio dell’esercizio precedente, aveva fatto ricorso alla deroga prevista dall’art.38-quater comma 1 della legge n.77 del 2020 o alla deroga prevista dall’art.7 della legge 40 del 5 giugno 2020 in tema di “Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio”.
Restano comunque valide invece tutte le altre informazioni da inserire in Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione, comprese quindi anche quelle relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19. Le imprese che si avvalgono della deroga infatti, devono riportare nella Nota la scelta di avvalersi della stessa e devono indicare le significative incertezze in merito alla continuità aziendale nei successivi dodici mesi e quindi i fattori di rischio, le assunzioni e i piani futuri per far fronte a questi rischi. Nel caso in cui invece l’impresa ritenga che non vi siano alternative alla cessazione dell’attività, quest’ultima dovrà descrivere in Nota Integrative tali circostanze e i prevedibili effetti che si potrebbero generare in capo alla situazione economica e patrimoniale della società.
La deroga NON potrà essere applicata dalle società che nella predisposizione del bilancio dell’esercizio precedente, hanno dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 o 24 dell’OIC 11.
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